Ispirazione Cristiana nel Diritto
A.N.A.C.
Associazione Nazionale Avvocati Cristiani
Art. 1 FINALITA’ Gli   Avvocati   Cristiani   Italiani   si   riuniscono   in   libera   associazione   apartitica   allo   scopo   della   comune   tutela   di   ogni   interesse   materiale   e   morale   del   singolo connesso   all’esercizio   della   professione   e   per   la   tutela   del   patrimonio   morale   e   culturale   della   professione,   quale   è   andato   costituendosi   nel   tempo,   riaffermando   a tal fine il concetto di libertà e autonomia della categoria, espressione della libertà politica, economica e morale dei singoli componenti, senza alcun fine di lucro. Improntano, altresì, alla ispirazione Cristiana il loro essere liberi pensatori proiettati ad una vera Giustizia. L’associazione,   vista   la   demarcazione   istituzionale   dei   compiti   dei   Consigli   degli   Ordini,   opererà   affinché   il   conseguimento   delle   finalità   di   cui   sopra   siano   sviluppati ed attuati il pensiero e le istanze politiche degli associati ed interpretati quelli dei componenti della categoria. L’associazione   indica   che   il   libero   associazionismo,   rifuggendo   ogni   concetto   verticistico,   possa   esprimersi   nell’ambito   nazionale   attraverso   federazioni   di   libere associazioni che, mediante un organismo centrale, rappresentino unitariamente la categoria. L’associazione,   in   ogni   caso,   pur   riconoscendo   statutariamente   la   facoltà   del   Consiglio   Direttivo   di   costituire   Federazione   o   aderire   a   Federazioni   le   cui   finalità   non contrastino con quelle espresse, afferma che la propria indipendenza e le proprie finalità saranno tutelate in materia assoluta con eventuale ricorso all’Assemblea. L’Associazione, nell’espletamento delle proprie finalità, potrà svolgere attività editoriale. L’Associazione   promuoverà   la   formazione   professionale,   incontri   di   studio,   corsi   di   aggiornamento,   dibattiti   su   temi   d’interesse   nazionale,   comunitario   ed internazionale, seminari monotematici. L’Associazione   organizzerà   scambi   culturali   con   altre Associazioni   di   avvocati   nell’ambito   nazionale,   comunitario   ed   internazionale,   nonché   attività   sportive   e   per   il tempo libero. L’Associazione instaurerà rapporti con le Università per sviluppare metodologie che favoriscano nuovi sbocchi professionali agli avvocati. Art. 2 ISCRIZIONE Ciascun   Avvocato   iscritto   ad   un   Foro   può   partecipare   alla   Associazione   a   semplice   domanda,   anche   verbale,   al   Presidente   dell’Associazione,   versando   la   quota annuale di iscrizione fissata dal consiglio Direttivo. Possono iscriversi all’Associazione con le modalità di cui al primo comma i praticanti avvocati. Art.3 SEZIONI In uno o più Circondari uniti dei Distretti di Corte di Appello possono costituirsi sezioni nella Associazione. Qualora   la   sezione   raggiunga   il   minimo   di   venti   iscritti,   secondo   le   modalità   di   cui   all’art.   2,   comma   1,   gli   aderenti   eleggeranno   un   segretario,   il   quale   ha   diritto   di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Le sezioni hanno ampia autonomia per quel che concerne i problemi locali, da affrontarsi nell’ambito della finalità di cui all’art. 1 dello Statuto. Il Segretario della sezione renderà il Presidente Nazionale dell’Associazione edotto dell’attività svolta. Art.4 ORGANI Organi dell’Associazione sono l’Assemblea degli iscritti, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario, i Probi. Art.5 ASSEMBLEA ORDINARIA L’Assemblea   ordinaria   degli   iscritti   si   riunisce   ogni   anno   per   l’approvazione   del   bilancio   dell’Associazione   e   la   relazione   del   Presidente   ed   ogni   cinque   anni   per   il rinnovo delle cariche sociali. Ciascun iscritto può presentare al Segretario mozioni ed ordini del giorno, che saranno posti in discussione dopo la relazione del Presidente. Art.6 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA L’Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di dicembre, mediante avviso telefonico e/o e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata. Art.7 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea straordinaria è convocata mediante avviso telefonico e/o e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata. Nell’ipotesi di richiesta di 1/5 degli iscritti la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta. Art.8 OMESSA CONVOCAZIONE Nel   caso   in   cui   il   Presidente   non   provveda   o   non   possa   procedere   alla   convocazione   dell’Assemblea   Ordinaria   entro   il   mese   di   dicembre,   a   ciò   provvederà   il Segretario. Art.9 DELIBERAZIONI L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria deliberano a maggioranza semplice degli intervenuti. Art.10 PRESIDENTE Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli iscritti all’Associazione ogni cinque anni ed ha la rappresentanza dell’Associazione. Il Presidente uscente ha diritto a vita al titolo di Presidente senior e sarà componente di diritto a vita del Consiglio Direttivo. Art.11 CONSIGLIO DIRETTIVO Il   Consiglio   Direttivo   è   composto   di   cinque   membri   eletti   dall’Assemblea   e   di   cui   due   scelti   tra   i   soci   fondatori   oltre   ai   componenti   di   diritto   che   sono   gli   ex presidenti. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo i Segretari delle sezioni circondariali. Il   Consiglio   Direttivo   si   riunisce   mensilmente   su   iniziativa   del   Presidente;   esso   è   validamente   riunito   con   la   presenza   di   1/3   dei   membri   aventi   voto   deliberativo, che   possono   essere   rappresentati   per   delega   conferita   ad   altro   membro,   il   quale   potrà   disporre   di   una   sola   delega;   le   deliberazioni   sono   prese   a   maggioranza semplice dei votanti; in casi di parità di voti, quello del Presidente ha valore doppio. Il Consiglio Direttivo procede alla elezione del Vice Presidente, del Segretario Tesoriere, dei tre Probi Viri. Il Consiglio Direttivo può nominare il Presidente Onorario. Il   Consiglio   Direttivo   può   procedere   alla   formazione   di   Comitati   Esecutivi   per   l’attuazione   di   deliberazioni   del   Consiglio   e   di   Commissioni   di   Lavoro   o   Studio   per   la realizzazione delle finalità dell’Associazione scegliendone i componenti tra gli iscritti. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del Giornale dell’Associazione. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, soltanto all’unanimità di voti, possono cooptare fino ad un massimo di dieci nuovi membri del Consiglio Direttivo. Art.12 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra tutti gli iscritti all’Associazione ogni cinque anni dall’Assemblea Ordinaria. Per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri verrà utilizzato il sistema di voto per alzata di mano. Nell’aula   delle   elezioni   deve   essere   esposto   l’elenco   di   coloro   che   tra   gli   iscritti   sono   disponibili   ad   accettare   la   carica   a   Presidente   o   a   membro   del   Consiglio Direttivo. Art.13 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per le riunioni ordinarie con preavviso, anche orale, di tre giorni, e, in caso di urgenza, in qualunque momento. Art.14 CESSAZIONE DEL PRESIDENTE Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi altro motivo del Presidente, si procederà entro trenta giorni a nuove elezioni. Art.15 CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Nel   caso   di   cessazione   della   carica   per   dimissioni   o   per   qualsiasi   motivo   di   un   componente   del   Consiglio   Direttivo   ad   esso   subentra   un   socio   indicato   dal Presidente che resterà in carica sino alla fine del mandato. Art.16 PRESIDENTE Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria. Art.17 VACANZA O IMPOSSIBILITA’ DEL PRESIDENTE Nel   caso   di   vacanza   del   Presidente   o   di   sua   impossibilità   subentra   il   Vice   Presidente,   indicato   dal   Consiglio   Direttivo,   per   l’assolvimento   dei   soli   compiti   di ordinaria amministrazione. Art.18 IL SEGRETARIO NAZIONALE Il Segretario Nazionale viene scelto ed eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ogni cinque anni. A lui competono tutti gli adempimenti dell’Associazione unitamente al sevizio di tesoriere. Art.19 PROBI VIRI I   Probi   Viri   sono   scelti   tra   gli   iscritti   all’Albo   anche   non      appartenenti   all’Associazione   e   provvedono   immediatamente   alla   nomina   del   loro   Presidente   dandone comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione. Operano collegialmente e decidono a maggioranza semplice. Loro specifica funzione è la soluzione delle controversie concernenti l’art. 22. Art.20 RICORSO AI PROBI VIRI Il   ricorso   dovrà   essere   indirizzato   impersonalmente   al   Collegio   dei   Probi   Viri,   presso   la   sede   dell’Associazione   e   accompagnato   da   copia   conforme   destinata   al Presidente dell’Associazione. Il Presidente dell’Associazione provvede a trasmettere l’originale del ricorso al Presidente del Collegio dei Probi Viri e la copia al Consiglio Direttivo. Il Collegio, sentiti il Consiglio Direttivo ed il socio ricorrente, assunte se del caso, le più ampie informazioni, decide entro quaranta giorni dalla ricezione del ricorso. Art.21 RECESSO DEI SOCI Ciascun iscritto può recedere mediante comunicazione scritta al Presidente. Art.22 ESPULSIONE DEL SOCIO L’espulsione   del   socio   è   dichiarata   dal   Consiglio   Direttivo   e   deliberata   con   la   maggioranza   di   1/3   dei   componenti,   nel   caso   di   comportamento   gravemente   scorretto o contrario alle finalità dell’Associazione, al suo regolarmente o lesivo della dignità professionale. Avverso   tale   delibera,   il   socio   espulso   può   impugnare   il   provvedimento   con   ricorso   al   Collegio   dei   Probi   Viri,   osservato   il   disposto   dell’art.   20,   entro   trenta   giorni dalla comunicazione della delibera. Art.23 MODIFICHE DELLO STATUTO Lo Statuto dell’Associazione può essere modificato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli associati. Art.24 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli associati. In caso di scioglimento il fondo comune dell’Associazione sarà ripartito in parti uguali tra gli iscritti. Art.25 SEDE L’Associazione ha sede presso lo studio del suo Presidente. Art.26 SEDE DEL GIORNALE La sede legale ed amministrativa del Giornale dell’Associazione verrà istituita presso lo studio del Direttore. Art.27 ATTIVITA’ DI RICERCA E FORMAZIONE L’Associazione   potrà   svolgere   attività   di   ricerca   finalizzata   all’aggiornamento   ed   alla   formazione   professionale   degli   operatori   della   giustizia   mediante   appositi progetti finanziabili da istituzioni, Consigli dell’Ordine Forense, soggetti pubblici e/o privati.