Art. 1
FINALITA’
Gli Avvocati Cristiani Italiani si riuniscono in libera associazione apartitica allo scopo della comune tutela di ogni interesse materiale e morale del singolo
connesso all’esercizio della professione e per la tutela del patrimonio morale e culturale della professione, quale è andato costituendosi nel tempo, riaffermando
a tal fine il concetto di libertà e autonomia della categoria, espressione della libertà politica, economica e morale dei singoli componenti, senza alcun fine di lucro.
Improntano, altresì, alla ispirazione Cristiana il loro essere liberi pensatori proiettati ad una vera Giustizia.
L’associazione, vista la demarcazione istituzionale dei compiti dei Consigli degli Ordini, opererà affinché il conseguimento delle finalità di cui sopra siano
sviluppati ed attuati il pensiero e le istanze politiche degli associati ed interpretati quelli dei componenti della categoria.
L’associazione indica che il libero associazionismo, rifuggendo ogni concetto verticistico, possa esprimersi nell’ambito nazionale attraverso federazioni di libere
associazioni che, mediante un organismo centrale, rappresentino unitariamente la categoria.
L’associazione, in ogni caso, pur riconoscendo statutariamente la facoltà del Consiglio Direttivo di costituire Federazione o aderire a Federazioni le cui finalità
non contrastino con quelle espresse, afferma che la propria indipendenza e le proprie finalità saranno tutelate in materia assoluta con eventuale ricorso
all’Assemblea.
L’Associazione, nell’espletamento delle proprie finalità, potrà svolgere attività editoriale.
L’Associazione promuoverà la formazione professionale, incontri di studio, corsi di aggiornamento, dibattiti su temi d’interesse nazionale, comunitario ed
internazionale, seminari monotematici.
L’Associazione organizzerà scambi culturali con altre Associazioni di avvocati nell’ambito nazionale, comunitario ed internazionale, nonché attività sportive e per
il tempo libero.
L’Associazione instaurerà rapporti con le Università per sviluppare metodologie che favoriscano nuovi sbocchi professionali agli avvocati.
Art. 2
ISCRIZIONE
Ciascun Avvocato iscritto ad un Foro può partecipare alla Associazione a semplice domanda, anche verbale, al Presidente dell’Associazione, versando la quota
annuale di iscrizione fissata dal consiglio Direttivo.
Possono iscriversi all’Associazione con le modalità di cui al primo comma i praticanti avvocati.
Art.3
SEZIONI
In uno o più Circondari uniti dei Distretti di Corte di Appello possono costituirsi sezioni nella Associazione.
Qualora la sezione raggiunga il minimo di venti iscritti, secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1, gli aderenti eleggeranno un segretario, il quale ha diritto di
partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Le sezioni hanno ampia autonomia per quel che concerne i problemi locali, da affrontarsi nell’ambito della finalità di cui all’art. 1 dello Statuto.
Il Segretario della sezione renderà il Presidente Nazionale dell’Associazione edotto dell’attività svolta.
Art.4
ORGANI
Organi dell’Associazione sono l’Assemblea degli iscritti, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario, i Probi.
Art.5
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria degli iscritti si riunisce ogni anno per l’approvazione del bilancio dell’Associazione e la relazione del Presidente ed ogni cinque anni per il
rinnovo delle cariche sociali.
Ciascun iscritto può presentare al Segretario mozioni ed ordini del giorno, che saranno posti in discussione dopo la relazione del Presidente.
Art.6
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di dicembre, mediante avviso telefonico e/o e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata.
Art.7
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria è convocata mediante avviso telefonico e/o e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata.
Nell’ipotesi di richiesta di 1/5 degli iscritti la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
Art.8
OMESSA CONVOCAZIONE
Nel caso in cui il Presidente non provveda o non possa procedere alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria entro il mese di dicembre, a ciò provvederà il
Segretario.
Art.9
DELIBERAZIONI
L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria deliberano a maggioranza semplice degli intervenuti.
Art.10
PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli iscritti all’Associazione ogni cinque anni ed ha la rappresentanza dell’Associazione.
Il Presidente uscente ha diritto a vita al titolo di Presidente senior e sarà componente di diritto a vita del Consiglio Direttivo.
Art.11
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri eletti dall’Assemblea e di cui due scelti tra i soci fondatori oltre ai componenti di diritto che sono gli ex
presidenti.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo i Segretari delle sezioni circondariali.
Il Consiglio Direttivo si riunisce mensilmente su iniziativa del Presidente; esso è validamente riunito con la presenza di 1/3 dei membri aventi voto deliberativo,
che possono essere rappresentati per delega conferita ad altro membro, il quale potrà disporre di una sola delega; le deliberazioni sono prese a maggioranza
semplice dei votanti; in casi di parità di voti, quello del Presidente ha valore doppio.
Il Consiglio Direttivo procede alla elezione del Vice Presidente, del Segretario Tesoriere, dei tre Probi Viri.
Il Consiglio Direttivo può nominare il Presidente Onorario.
Il Consiglio Direttivo può procedere alla formazione di Comitati Esecutivi per l’attuazione di deliberazioni del Consiglio e di Commissioni di Lavoro o Studio per la
realizzazione delle finalità dell’Associazione scegliendone i componenti tra gli iscritti.
Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del Giornale dell’Associazione.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, soltanto all’unanimità di voti, possono cooptare fino ad un massimo di dieci nuovi membri del Consiglio Direttivo.
Art.12
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra tutti gli iscritti all’Associazione ogni cinque anni dall’Assemblea Ordinaria.
Per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri verrà utilizzato il sistema di voto per alzata di mano.
Nell’aula delle elezioni deve essere esposto l’elenco di coloro che tra gli iscritti sono disponibili ad accettare la carica a Presidente o a membro del Consiglio
Direttivo.
Art.13
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per le riunioni ordinarie con preavviso, anche orale, di tre giorni, e, in caso di urgenza, in qualunque momento.
Art.14
CESSAZIONE DEL PRESIDENTE
Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi altro motivo del Presidente, si procederà entro trenta giorni a nuove elezioni.
Art.15
CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo ad esso subentra un socio indicato dal
Presidente che resterà in carica sino alla fine del mandato.
Art.16
PRESIDENTE
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria.
Art.17
VACANZA O IMPOSSIBILITA’ DEL PRESIDENTE
Nel caso di vacanza del Presidente o di sua impossibilità subentra il Vice Presidente, indicato dal Consiglio Direttivo, per l’assolvimento dei soli compiti di
ordinaria amministrazione.
Art.18
IL SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario Nazionale viene scelto ed eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ogni cinque anni.
A lui competono tutti gli adempimenti dell’Associazione unitamente al sevizio di tesoriere.
Art.19
PROBI VIRI
I Probi Viri sono scelti tra gli iscritti all’Albo anche non appartenenti all’Associazione e provvedono immediatamente alla nomina del loro Presidente dandone
comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione.
Operano collegialmente e decidono a maggioranza semplice.
Loro specifica funzione è la soluzione delle controversie concernenti l’art. 22.
Art.20
RICORSO AI PROBI VIRI
Il ricorso dovrà essere indirizzato impersonalmente al Collegio dei Probi Viri, presso la sede dell’Associazione e accompagnato da copia conforme destinata al
Presidente dell’Associazione.
Il Presidente dell’Associazione provvede a trasmettere l’originale del ricorso al Presidente del Collegio dei Probi Viri e la copia al Consiglio Direttivo.
Il Collegio, sentiti il Consiglio Direttivo ed il socio ricorrente, assunte se del caso, le più ampie informazioni, decide entro quaranta giorni dalla ricezione del
ricorso.
Art.21
RECESSO DEI SOCI
Ciascun iscritto può recedere mediante comunicazione scritta al Presidente.
Art.22
ESPULSIONE DEL SOCIO
L’espulsione del socio è dichiarata dal Consiglio Direttivo e deliberata con la maggioranza di 1/3 dei componenti, nel caso di comportamento gravemente
scorretto o contrario alle finalità dell’Associazione, al suo regolarmente o lesivo della dignità professionale.
Avverso tale delibera, il socio espulso può impugnare il provvedimento con ricorso al Collegio dei Probi Viri, osservato il disposto dell’art. 20, entro trenta giorni
dalla comunicazione della delibera.
Art.23
MODIFICHE DELLO STATUTO
Lo Statuto dell’Associazione può essere modificato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli associati.
Art.24
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 degli associati.
In caso di scioglimento il fondo comune dell’Associazione sarà ripartito in parti uguali tra gli iscritti.
Art.25
SEDE
L’Associazione ha sede presso lo studio del suo Presidente.
Art.26
SEDE DEL GIORNALE
La sede legale ed amministrativa del Giornale dell’Associazione verrà istituita presso lo studio del Direttore.
Art.27
ATTIVITA’ DI RICERCA E FORMAZIONE
L’Associazione potrà svolgere attività di ricerca finalizzata all’aggiornamento ed alla formazione professionale degli operatori della giustizia mediante appositi
progetti finanziabili da istituzioni, Consigli dell’Ordine Forense, soggetti pubblici e/o privati.